** AGGIORNAMENTO (1 maggio 2020): il termine per aderire all’iniziativa di sospensione delle rate proposta dalla Banca è scaduto il 30 aprile 2020. Rimangono aperti i termini per aderire alla moratoria ai sensi del decreto Cura Italia **
Banca Progetto ha aderito all’Accordo per il Credito 2019 – Imprese in Ripresa 2.0, siglato tra l’Associazione Bancaria Italiana e diverse associazioni di rappresentanza delle Imprese, le quali – con un apposito Addendum siglato il 6 marzo scorso – hanno esteso le misure agevolative previste nell’Accordo anche in favore delle piccole, medie e micro imprese in bonis danneggiate dal suddetto fenomeno epidemiologico.
In tale contesto, le Imprese titolari di un mutuo presso Banca Progetto stipulato entro il 29 Febbraio 2020, che abbiano subito danni e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa della situazione emergenziale in essere, possono richiedere la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata (a scelta del cliente), con corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le rate possono essere già scadute, purchè da non più di 90 (novanta) giorni alla data di presentazione della domanda.
Possono usufruire della sospensione le Imprese clienti che alla data della richiesta risultano classificate in bonis presso la Banca e che non presentano in generale esposizioni classificate come non performing (ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) o altri eventi pregiudizievoli (ad es. procedure concorsuali o pignoramenti, sequestri, protesti).
Per avviare il processo istruttorio, sarà sufficiente inviare alla Banca la relativa richiesta utilizzando il facsimile allegato al presente avviso (All. 1) entro il 30 Aprile 2020, salvo proroga, compilato in ogni sua parte. Il modulo dovrà essere inviato a Banca Progetto S.p.A – Piazza A. Diaz, 1 – 20123 Milano e anticipato via email all’indirizzo pec: moratoria.bancaprogetto@legalmail.it
La Banca procederà all’istruttoria della richiesta e fornirà riscontro ai clienti entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta stessa, salvo necessità di approfondimenti particolari.
In caso di accoglimento della richiesta, che sarà comunicata dalla Banca alla PEC indicata dal cliente nella richiesta stessa, gli interessi contrattuali continueranno a maturare nel periodo di sospensione e potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
(i) In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
(ii) In caso di sospensione sia della quota capitale che della quota interessi il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per il periodo pari alla durata residua del mutuo.
Qualora il mutuo sia assistito da garanzia, la conferma ed estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione della sospensione.
Qualsivoglia esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione potrà essere indirizzata ai seguenti riferimenti:
Banca Progetto S.p.A
Piazza Armando Diaz, 1
20123 – Milano (MI)
moratoria.bancaprogetto@legalmail.it
Le Imprese titolari di un mutuo presso Banca Progetto stipulato entro il 29 Febbraio 2020, che abbiano subito danni e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa della situazione emergenziale in essere, possono richiedere la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata (a scelta del cliente), con corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le rate possono essere già scadute, purchè da non più di 90 (novanta) giorni alla data di presentazione della domanda
Imprese che possiedono tutti i seguenti requisiti:
Per procedere con la richiesta è necessario inoltrare una PEC allegando:
Sì, è possibile. A tal fine, una volta ricevuta la conferma da parte di Banca Progetto dell’accoglimento della tua richiesta di sospensione del pagamento delle rate (compresa quella di fine marzo) e perfezionati gli adempimenti richiesti per renderla operativa, potrà recarsi con la comunicazione ricevuta presso la Banca sulla quale è appoggiato il mandato SDD chiedendo di non eseguire la richiesta di addebito già in automatico pervenuta, in ragione dell’ avvenuta sospensione.
E’ importante però mantenere il mandato SDD attivo presso la tua Banca: una volta accordata la sospensione da Banca Progetto non verranno inviate richieste di addebito per il periodo concordato e l’addebito ripartirà automaticamente quando ripartirà il regolare ammortamento del piano alla fine della sospensione.
In caso di rate non pagate, purchè tu risulti in bonis, puoi richiedere la sospensione. In caso di accoglimento, l’operatività della moratoria è condizionata al preventivo pagamento degli importi arretrati, al netto delle rate scadute da non più di 90 giorni che eventualmente si è chiesto di accodare.
Solo PEC
Sì, la Banca mette a disposizione un facsimile di autocertificazione sul proprio sito internet, ma rimane la possibilità per ogni Impresa di predisporre una dichiarazione in carta libera nella quale rappresentare lo stato di difficoltà in cui versa, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
A titolo esemplificativo, le casistiche di danni più ricorrenti sono: chiusura della sede operativa, mancato pagamento di fatture da parte di clienti; brusca riduzione dell’attività d’impresa; calo improvviso ricavi; mancata fornitura di beni/servizi essenziale da parte di principali fornitori…